Statuto

DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PARITETICA NEL SETTORE DELLE GARANZIE

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

Il Servizio ha per oggetto la gestione delle controversie inerenti all’applicazione delle garanzie legali e convenzionali, comprese le estensioni assicurative, per prodotti il cui valore sia superiore a €50,00.

Rientrano nell’ambito del Servizio:

  • Difetti di conformità e difetti di durabilità
  • Altre categorie di difetti compresi nelle garanzie
  • Inadempimenti di garanzia legale o convenzionale (Garanzia negata)
  • Ritardi o rifiuti nelle riparazioni/sostituzioni
  • Contestazioni sulla validità della garanzia
  • Controversie sull’effettiva durata o sull’intervento tecnico previsto dalla garanzia

Art. 3 – Principi generali

Il Servizio opera secondo i seguenti principi:

  • Gratuità per il Consumatore (salvo l’iscrizione all’Associazione consumatori ed eventuale addebito del giudizio di inammissibilità per causa del Consumatore)
  • Equità tra le Parti
  • Terzietà e imparzialità della Segreteria Tecnica di Conciliazione (STC)
  • Riservatezza delle informazioni
  • Volontarietà della partecipazione
  • Effetto vincolante per le Parti, degli accordi raggiunti
  • Non preclusione all’accesso alla giustizia ordinaria e ad altre forme di Conciliazione paritetica, relativamente alla medesima questione

Art. 4 – Organi del Servizio

Il Servizio si articola nei seguenti Organi:

a) Segreteria Tecnica di Conciliazione (STC)
Gestita da Garanteasy S.r.l., è responsabile della:

  • Istruttoria e valutazione di ammissibilità dei reclami
  • Organizzazione delle riunioni di conciliazione
  • Redazione del materiale istruttorio
  • Gestione delle comunicazioni tra le Parti
  • Composizione e aggiornamento degli elenchi di Conciliatori e Periti
  • Proposta del Conciliatore d’Ufficio (CdU)
  • Pubblicazione in forma anonima e generica degli esiti
  • Tenuta degli archivi storici della Commissione Paritetica di Conciliazione (CPC)

b) Commissione Paritetica di Conciliazione (CPC)
Organo giudicante composto da:

  • Un Conciliatore designato dalle Associazioni dei Consumatori (Conciliatore di Parte)
  • Un Conciliatore della Parte commerciale, oppure in alternativa, un Conciliatore d’Ufficio (CdU)

La CPC si riunisce in modalità remota, con almeno una riunione calendarizzata per ogni caso, fino a un massimo di 3 Riunioni, se necessarie per giungere ad una Conciliazione.

Art. 5 – Accesso alla procedura

L’accesso è consentito ai consumatori che:

  • Abbiano acquistato un prodotto con garanzia ancora attiva la momento della segnalazione
  • Abbiano presentato un reclamo alla Parte commerciale
  • Non abbiano ricevuto risposta soddisfacente secondo i termini di legge o rispetto a quanto previsto nella Informativa o Dichiarazione di Garanzia (Garanzia negata)

L’accesso avviene tramite compilazione della Domanda di Conciliazione disponibile sul sito ufficiale della CPC. La Domanda deve essere compilata e sottoscritta dal Consumatore e indicare i termini principali della vicenda, compresi:

  1. l’indicazione della Controparte commerciale
  2. la descrizione del caso
  3. i dati minimi per la gestione delle richieste avanzate
  4. richiesta di ricorso alla Conciliazione paritetica

Art. 6 – Valutazione di ammissibilità

La STC, quando riceve un reclamo motivato da parte di un Consumatore, contatta l’Azienda e lo stesso Consumatore per verificare la disponibilità di entrambi a partecipare alla procedura di Conciliazione, che necessita della volontà positiva di entrambe le Parti.

Qualora la verifica sia positiva la procedura si instaura, se invece una delle Parti non intende partecipare, la Conciliazione Paritetica non può essere esperita.

La Parte commerciale, accettando di partecipare, approva anche la Tabella tariffe che la STC gli avrà preventivamente sottoposto.

Qualora le Parti accettino il tentativo di Conciliazione, la STC valuta, sulla base della documentazione e della propria esperienza di settore, se il caso è:

  • Ammissibile, quindi procedibile e perciò rinviato alla CPC
  • Inammissibile, con comunicazione motivata alle Parti

La valutazione sulla ammissibilità o meno della richiesta effettuata, deve essere assunta dalla STC considerando il più possibile la sussistenza di elementi oggettivi di giudizio, oltre che di assoluta imparzialità, rispetto agli interessi di Parte.

In caso di ammissibilità, la procedura prevede l’invio alle Parti del Rinvio alla Conciliazione, contenente la sintesi istruttoria e la data della prima riunione.

In caso di inammissibilità, la questione si chiude senza accedere alla Conciliazione. Le Parti potranno accedere ai materiali istruttori, se lo riterranno necessario, o utile per rivolgersi ad altre forme di Conciliazione, oppure alla Giustizia ordinaria.

Il Rinvio della questione alla Conciliazione comporta la preventiva accettazione delle Parti delle tariffe previste per la Conciliazione e la sottoposizione volontaria delle Parti alla decisione della Commissione di Conciliazione. L’accordo sul rinvio della questione alla Conciliazione, avviene mediante sottoscrizione di entrambe le Parti del rinvio alla Commissione.

Art. 7 – I Conciliatori di Parte (CdP)

Conciliatore della Parte Consumatore
È designato dalle Associazioni dei Consumatori. Deve avere:

  • Formazione nel settore delle garanzie e Diritto dei Consumatori
  • Aggiornamento annuale obbligatorio di almeno 8 ore sui temi delle Garanzie e sul Codice del consumo
  • Deve agire secondo buona fede

Il numero dei Conciliatori della Parte Consumatore è quello necessario a garantire la turnazione tra essi.

Conciliatore della Parte Commerciale
Può essere:

  • Un rappresentante interno o esterno dell’Azienda, le cui capacità devono essere valutate autonomamente dall’Azienda stessa
  • Un Conciliatore d’Ufficio (CdU), scelto dalla STC, tra gli Avvocati esperti del settore
  • Deve agire secondo buona fede

Art. 8 – Procedura di conciliazione

La procedura:

  • Si svolge da remoto
  • Consente alle Parti di ritirarsi in qualsiasi momento, limitata a 3 Riunioni, salvo proroghe motivate
  • Si conclude con:
    • Un Verbale di Conciliazione (se l’accordo è raggiunto)
    • Un Verbale di Mancato Accordo (se il tentativo fallisce)

Le Parti, prima di sottoscrivere l’accordo (se raggiunto), dispongono di un periodo di 5 giorni lavorativi di riflessione.

Trascorso questo termine, se le parti non sottoscrivono entrambe il Verbale di Conciliazione, la Conciliazione si dà per decaduta e la questione si chiude.

Art. 9 – Effetti dell’accordo

Il Verbale di Conciliazione ha valore di accordo transattivo vincolante tra le Parti. La STC lo trasmette alle Parti entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione della procedura.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

La STC è Titolare del trattamento dei dati. Tutte le operazioni sono svolte nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della Normativa nazionale, in materia di protezione dei dati personali, come meglio descritto nei materiali informativi.

Art. 11 – Costi

Principi Generali sui Costi della Conciliazione Paritetica

  1. Gratuità per il Consumatore
    La procedura di conciliazione è gratuita per il consumatore, ad eccezione dell’eventuale costo di iscrizione a un’Associazione dei Consumatori, se richiesto per l’accesso.
  2. Costi a carico della Parte commerciale
    Tutti i costi operativi del procedimento (istruttoria, organizzazione delle sessioni di conciliazione, compensi dei conciliatori, ecc.) sono sostenuti dalla Parte commerciale, secondo un tariffario stabilito nell’apposito Regolamento.
  3. Corrispettivi fissi e predeterminati
    Le tariffe a carico della Parte commerciale sono predefinite e trasparenti, e variano in base all’esito del procedimento:
    • Istruttoria (ammissibile o meno)
    • Esito positivo (accordo raggiunto)
    • Esito negativo (mancato accordo)
  4. Assenza di costi occulti o aggiuntivi
    Non sono previste tariffe ulteriori né per il consumatore né per la Parte commerciale oltre a quelli indicati nella Tabella del tariffario ufficiale.
  5. Equità e sostenibilità
    Il sistema tariffario è concepito per garantire equilibrio economico al servizio, ma anche accessibilità e sostenibilità per le imprese coinvolte.
  6. Incentivo alla risoluzione bonaria
    Le tariffe maggiori sono applicate in caso di accordo raggiunto, per favorire la composizione amichevole e responsabilizzare la Parte commerciale a trattare con serietà il procedimento.
  7. Aggiornamento trasparente delle tariffe
    Ogni modifica al tariffario deve essere approvata congiuntamente dalla Segreteria Tecnica e dalle Associazioni aderenti, e resa pubblica e consultabile.

Le tariffe possono essere aggiornate previa approvazione delle Parti e pubblicazione sul sito della STC.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul relativo Sito istituzionale.

Ogni modifica sarà deliberata in forma congiunta tra la STC e le Associazioni dei Consumatori aderenti, con successiva pubblicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Consumo, del Codice Civile e delle normative nazionali ed europee in materia di ADR e tutela del consumatore.

Data di approvazione: _______________________________
Versione: 26 maggio 2025

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