Domande Frequenti

Conciliazione paritetica logo servizio garanzia negata

Che cos’è la conciliazione paritetica?

È una procedura alternativa e volontaria per risolvere controversie tra Parti commerciali e Consumatori in modo rapido e non contenzioso, con l’obiettivo di evitare il ricorso alla Giustizia ordinaria.

Cosa significa “Paritetica”?

Significa che la procedura è gestita da un tavolo di Conciliazione composto in modo equilibrato (paritetico)  da:

  • un Conciliatore designato dalla Parte associativa dei consumatori,
  • un Conciliatore indicato dalla Parte commerciale.

Entrambi collaborano per trovare una soluzione condivisa, ragionevole e accettabile da entrambe le Parti.

Quali Aziende (Parti commerciali)  possono aderire?

Possono aderire:

  • Aziende che producono o vendono prodotti di consumo (anche e-commerce) e che sono obbligate dalla Legge, oppure volontariamente offrono una Garanzia legale, oppure convenzionale;
  • Aziende che vogliono adottare, quando è possibile, un modello di gestione stragiudiziale delle controversie, conforme alla normativa ADR europea;
  • Imprese che intendono valorizzare il rapporto fiduciario con i propri clienti.

Perché conviene aderire alla conciliazione paritetica?

Perchè si riduce il contenzioso giudiziario;
Si risparmiano tempo e risorse;
Si migliora la reputazione aziendale;
Ci si conforma alle più recenti  normative nazionali ed europee (es. D. Lgs. 130/2015, Direttiva ADR);
Si cerca  equità nella risoluzione delle controversie;

Come si aderisce formalmente?

L’adesione avviene mediante:

  • La sottoscrizione di una Domanda depositata dal Consumatore. Documento pubblicato sul sito dell’Organismo di Conciliazione;
  • L’accettazione delle condizioni proposte dalla Segreteria Tecnica dell’Organismo di Conciliazione;
  • L’individuazione di un referente aziendale interno in rappresentanza della Parte commerciale, per la gestione delle istanze conciliative.

Come si gestisce una richiesta di conciliazione?

Una volta ricevuta la Domanda valida da parte del consumatore:

  • L’Organismo chiede preventivamente alla Parte commerciale di esplicitare la volontà di partecipare alla procedura di Conciliazione relativa la caso specifico, controfirmando la Domanda presentata dal Concumatore;
  • In caso di partecipazione di entrambe le Parti, l’Organismo verifica l’ammissibilità dell’istanza presentata dal Consumatore;
  • L’azienda designa un proprio conciliatore o referente e partecipa alla procedura entro i termini previsti;
  • Si cerca una soluzione condivisa. Se nel giro di 3 Riunioni la soluzione viene trovata, le Parti dovranno dare attuazione all’accordo senza ritardi.

In quanto tempo si chiude una procedura?

Il termine massimo è di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda completa  della sottoscrizione delle Parti.
Eventuali proroghe sono comunicate tempestivamente e motivate.

Il verbale di conciliazione è vincolante per l’azienda?

Sì. Se le parti raggiungono un accordo, il verbale ha valore di impegno contrattuale vincolante, come previsto dalla normativa ADR.
La sua mancata attuazione può comportare responsabilità anche reputazionale.

Cosa succede se non si raggiunge un accordo?

Viene redatto un Verbale di Mancato Accordo.
Il consumatore è libero di rivolgersi ad altri organismi  (la Giustizia ordinaria, o un’altra forma di Conciliazione), ma la procedura si considera conclusa.

Come vengono trattati i dati aziendali?

Tutti i dati  delle Parti e i documenti trasmessi sono trattati secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con accesso limitato agli operatori autorizzati e ai Conciliatori coinvolti. La Segreteria Tecnica garantisce  la riservatezza degli scambi.

C’è un costo per la Parte commerciale?

I costi previsti per la Parte commerciale sono minimi e definiti nel Regolamento pubblicato sul sito.

  • Il servizio è gratuito per il consumatore;
  • Per la Parte commerciale, i costi previsti saranno quelli pubblicati dall’Organismo di Conciliazione, inseriti nella apposita tabella pubblicata all’interno del Regolamento, pubblicato sul Sito istituzionale, che verranno accettati mediante la sottoscrizione della Richiesta di Conciliazione, prima dell’inizio della procedura..

Dove vengono pubblicate le informazioni?

L’elenco delle Parti commerciali aderenti, le statistiche sulle conciliazioni e i testi normativi di riferimento sono pubblicati sul sito ufficiale dell’Organismo di Conciliazione, secondo gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 141-ter del Codice del Consumo.

A chi può rivolgersi la Parte commerciale per supporto?

Alla Segreteria Tecnica dell’Organismo o al proprio referente associativo, per:

  • qualsiasi informazione procedurale,
  • chiarimenti sui tempi e risultati,
  • aggiornamento sulla normativa ADR.

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