Domande Frequenti

Conciliazione paritetica logo servizio garanzia negata

Che cos’è la conciliazione paritetica?

La Conciliazione paritetica è una procedura extragiudiziale gratuita e volontaria che consente di risolvere in modo semplice, rapido e amichevole, ma legalmente vincolante, le controversie tra Consumatori e le Parti commerciali, con l’intervento paritetico di un rappresentante dell’Impresa e uno di un’Associazione dei consumatori.

Quali controversie possono essere trattate?

Possono essere trattate tutte le controversie relative a rapporti contrattuali tra un Consumatore e la Parte commerciale presso cui è stato acquistato il prodotto difettoso, oppure il Produttore, ad esempio su:

  • servizi di Garanzia non erogati
  • disservizi tecnici
  • rimborsi non ricevuti
  • penali ingiustificate
  • reclami non risolti

Chi può accedere alla procedura di conciliazione?

Tutti i Consumatori (persone fisiche) o gruppi di essi che hanno presentato un reclamo formale alla Parte commerciale senza ottenere una risposta soddisfacente.  La procedura di Conciliazione non può essere sviluppata, qualora la Parte commerciale non accetti di parteciparvi.

È necessario presentare un reclamo prima di avviare la conciliazione?

Sì. La presentazione del reclamo alla Parte commerciale è condizione necessaria per poter accedere alla Conciliazione. In caso di mancata risposta, o risposta non soddisfacente, si può attivare la procedura.

La conciliazione è gratuita?

Sì. Il procedimento è completamente gratuito per il Consumatore, esclusa l’eventuale iscrizione all’Associazione consumatori che fornisce il Conciliatore di Parte.

Quali documenti servono per presentare la domanda?

È necessario allegare:

  • copia del documento d’identità
  • copia del reclamo presentato
  • eventuale risposta della Parte commerciale
  • documentazione utile (contratti, fatture, ricevute, email, se utili per l’istruttoria)
  • Modulo di domanda compilato e firmato

Come si presenta la domanda?

La domanda può essere presentata:

  • online, tramite il sito ufficiale dell’Organismo,
  • via email o PEC,
  • per posta,
  • tramite un’Associazione dei consumatori aderente.

Chi decide nella procedura di conciliazione?

La controversia è valutata da una Commissione Paritetica composta da:

  • un Conciliatore  della Parte commerciale coinvolta,
  • un Conciliatore dell’Associazione dei Consumatori in rappresentanza del o dei Consumatori

I due Conciliatori esaminano il caso e propongono, se praticabile,  una soluzione condivisa. Se verrà trovato un accordo risolutivo, la procedura si concluderà con un verbale, impegnativo per le Parti.

Cosa succede se le parti raggiungono un accordo?

Viene redatto un Verbale di Conciliazione, che ha valore di accordo tra le Parti, che si impegnano a rispettarne integralmente i contenuti.

E se non si raggiunge un accordo?

In caso di mancato accordo, viene redatto un Verbale di mancato accordo. Il consumatore resta libero di rivolgersi ad altre forme di tutela (es. Giudice ordinario, oppure altre forme di Conciliazione).

Cosa significa che la conciliazione è “paritetica”?

Significa che entrambe le Parti, Consumatore e Parte commerciale, sono rappresentate in modo equo e con pari poteri propositivi e decisionali, garantendo imparzialità e trasparenza.

È possibile farsi assistere da un’Associazione dei consumatori?

Sì. Nell’ambito della Conciliazione,  il Consumatore è assistito gratuitamente da una delle Associazioni riconosciute aderenti all’organismo, a cui dovrà essere iscritto.

I dati personali sono protetti?

Sì. Tutti i dati forniti sono trattati nel rispetto della Normativa nazionale vigente sulla privacy  e del GDPR (Regolamento UE sul trattamento dati). Sul sito  è disponibile un’apposita Informativa Privacy.

La conciliazione sospende eventuali termini di prescrizione o decadenza?

No, la presentazione della domanda non sospende automaticamente eventuali termini di legge. È responsabilità del Consumatore valutare se attivare parallelamente altre forme di tutela.

È possibile ritirarsi dalla procedura?

Sì. Il consumatore può ritirarsi in qualsiasi momento, purché prima della sottoscrizione dell’eventuale verbale di Conciliazione.

Posso presentare la domanda anche per conto di un familiare o delegante?

Sì, è possibile presentare la domanda anche tramite delega scritta, allegando copia del documento d’identità del delegante e del delegato. Il delegante è sottoposto a tutte le procedure a cui è sottoposto il Consumatore.

La procedura si svolge in presenza?

No. La conciliazione si svolge interamente da remoto, tramite corrispondenza scritta, piattaforma telematica o videoconferenza, garantendo l’accessibilità da ogni luogo.

Dove trovo i moduli per presentare domanda?

Tutti i moduli sono scaricabili dal sito ufficiale dell’Organismo. È anche possibile richiederli via email o presso le sedi delle Associazioni aderenti.

Cosa succede se la mia domanda è dichiarata inammissibile?

In caso di inammissibilità, l’organismo comunica i motivi con un verbale motivato. Il Consumatore può comunque accedere ad altri strumenti di risoluzione delle controversie.

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